Difensore d'ufficio e i falsi miti.
Ecco chi è davvero e che funzione svolge.
Purtroppo c’è ancora molta confusione e disinformazione relativamente alla figura del difensore d’ufficio nonostante il diritto di difesa sia tra i diritti fondamentali dei cittadini riconosciuto dalla Costituzione, confusione che spesso viene fatta dalla sottoposizione di modelli processuali stranieri mediante i film e le serie tv “legal”. Tra gli aspetti maggiormente oggetto di confusione ritroviamo quello relativo ai compensi del difensore d'ufficio, che molte persone credono non dovuti, e quello relativo alla competenza. Ma da cosa deriva tale credenza?
Vediamo insieme quali sono i falsi miti rispetto alla figura del difensore d'ufficio, da cosa derivano e le cose principali che le persone alle prese per la prima volta con un procedimento penale devono sapere.
Innanzitutto, rispetto agli onorari del difensore d'ufficio, occorre distinguere tra la difesa d’ufficio e il Patrocinio a Spese dello Stato (detto anche Gratuito Patrocinio) che sono due cose bene distinte, almeno in Italia.
Eh sì, perché la realtà americana che spesso vediamo nei film ha poco a che fare con il nostro Paese. In America, infatti, nella maggior parte dei casi i difensori d’ufficio sono dei veri e propri impiegati statali oppure impiegati di società di “legal aid” che stipulano contratti con le diverse città per la difesa degli indigenti. Ci sono poi casi in cui sono professionisti privati ad assumere questo tipo di difesa, ma in quel caso sono pagati con fondi pubblici.
Per questo motivo alcune persone, anche nel nostro Paese, hanno la convinzione che il difensore d’ufficio sia meno competente, oppure che si impegni meno in una difesa assegnatagli “d’ufficio”.
É bene sapere che in Italia il difensore d’ufficio è un avvocato, quindi un libero professionista che esercita la professione forense, che per sua scelta partecipa ad un corso a seguito del quale svolge un esame e, all'esito dello stesso, decide di iscriversi nell’elenco dei difensori d’ufficio. È, quindi, una scelta dell’avvocato esercitare anche la difesa d'ufficio. Non è raro, quindi, che lo stesso avvocato sia il difensore di fiducia di un assistito e per un altro il difensore d’ufficio.
Proprio per questo motivo il difensore d’ufficio non presta attività gratuita, ma lavora dietro la corresponsione dei compensi professionali dallo stesso determinati e indicati nel preventivo. Ciò diversamente rispetto agli Stati Uniti dove, trattandosi per la maggior parte di impiegati, i difensori d'ufficio sono retribuiti con risorse pubbliche.
Per chi non può permettersi le spese legali in Italia esiste, invece, il beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato il cui accesso dipende da alcuni requisiti reddituali, in specifico previsti dagli art. 76 e seguenti del D.P.R. 115/2002, e che può, se l'avvocato ha scelto di iscriversi anche nella lista per il gratuito patrocinio, coprire le spese legali dell’avvocato sia esso d’ufficio che di fiducia.
Nei film americani sentiamo spesso la frase “se non può permettersi un avvocato gliene sarà assegnato uno d’ufficio”. Come detto sopra, in Italia l'attività del difensore d’ufficio non è automaticamente gratuita per l'assistito, quindi ciò non è valido. In ogni caso non si può parlare strettamente di gratuità della prestazione in quanto il gratuito patrocinio se da una parte permette alla persona che ne beneficia di andare esente dalla spese legali dall'altra sarà lo Stato a provvedere al pagamento delle stesse al difensore.
In Italia, inoltre, il difensore d’ufficio è nominato quando la persona coinvolta in un procedimento penale è priva di difensore di fiducia e dev’essere eseguito un atto o comunque un’attività processuale nella quale è prevista la presenza dell’avvocato. Il difensore d’ufficio cessa la sua funzione quando viene nominato un difensore di fiducia, pertanto la scelta di mantenere il difensore d'ufficio nominato dall'Autorità giudiziaria o dalla Polizia giudiziaria o di mutare il difensore procedendo alla nomina di un difensore di fiducia è rimessa all'indagato / imputato.
Appare opportuno indicare, inoltre, che il difensore d'ufficio è una figura correlata al solo procedimento penale e viene nominato solo all’indagato o all’imputato, non alla persona offesa dal reato.
La disciplina si rinviene nell'art. 97 del codice di procedura penale che specifica anche che i Consigli dell’ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d’appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l’elenco dei professionisti iscritti all'albo e facenti parte dell’elenco nazionale dei difensori d'ufficio ai fini della nomina su richiesta dell’autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d’ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.
Da ultimo si rileva che l'elenco dei difensori d'ufficio per i soggetti minorenni è un elenco diverso e che gli avvocati che vogliono essere iscritti devono fare parimenti un corso specifico e il relativo esame; ciò in considerazione delle particolarità del processo penale che investe i minori. Tale tipologia di difesa d'ufficio è disciplinata dall'art. 11 D.P.R. 448/88 che, infatti, prevede che “fermo quanto disposto dall'articolo 97 del codice di procedura penale, il consiglio dell'ordine forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile” e dall'art. 15 D.lvo 272/89 che specifica che ”ciascun consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti nell'albo idonei e disponibili ad assumere le difese di ufficio e lo comunica al presidente del tribunale per i minorenni, il quale ne cura la trasmissione alle autorità giudiziarie minorili del distretto" e che “si considera in possesso di specifica preparazione chi abbia svolto non saltuariamente la professione forense davanti alle autorità giudiziarie minorili o abbia frequentato corsi di perfezionamento e aggiornamento per avvocati e procuratori legali nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva”. Questo per il fine del processo penale minorile che è quello di rieducazione e reinserimento sociale dei minori autori di reato, nonché delle caratteristiche connesse alla minor età che richiedono, quindi, conoscenze anche relative all'età evolutiva e un approccio adeguato anche da parte del difensore.
Avv. Stefania Einaudi
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